2024/0560/IT
EC/EFTA
IT Italie
  • C00A - AGRICULTURE, PECHE ET DENREES ALIMENTAIRES
2025-01-08
2024-10-08

Codice del consumo

Articolo 21 dello “Schema di disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023, rubricato“Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206”e riguardante l’introduzione nel Codice del Consumodell’art. 15-bis ( Misure di contrasto[..]

L’articolo 21 interviene sul d.lgs. 206/2005 (Codice del consumo) al fine disciplinare il fenomeno della cd.“Shrinkflation”, ovverosia la pratica dei produttori volta a ridurre la quantità di prodotto all'interno delleconfezioni, mantenendo però il prezzo sostanzialmente invariato o, addirittura, aumentandolo, con laconseguenza di disorientare il consumatore che si trova a subire un aumento dei prezzi in maniera pocotrasparente.

Viene introdotto un obbligo di informazione a carico del produttore a tutela dei consumatori sull’effettivaquantità di prodotto acquistato e al costo realmente sostenuto. Tale adempimento deve essere assicuratotramite l’inserimento, direttamente sull'imballaggio, anche tramite l’apposizione nella confezione di vendita diuna specifica etichetta con apposita evidenziazione grafica in modo visibile, leggibile e con la stessadimensione dei caratteri utilizzati per indicare il prezzo unitario del prodotto che indichi, per lo specificoprodotto.
Viene stabilito, inoltre, che l'obbligo di informazione si applica per un periodo di sei mesi a decorrere dalla datain cui il prodotto è messo in vendita nella sua quantità ridotta.