2024/0544/IT
EC/EFTA
IT Italie
  • S80E - Gaz à effet de serre ou appauvrissant la couche d'ozone
2025-01-03
2024-10-01

La regola tecnica si applicherà ai gasdotti facenti parte delle reti di trasporto di CO2 allo stato gassoso

Regola tecnica per la progettazione, la costruzione, il collaudo, l’esercizio e la sorveglianza delle reti ditrasporto di cui all’articolo 3, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162

Il Decreto proposto dal Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica reca la Regola tecnica per laprogettazione, la costruzione, il collaudo, l’esercizio e la sorveglianza dei gasdotti facenti pare delle reti ditrasporto di CO2 per garantire la possibilità di interconnessione e l’interoperabilità dei sistemi del gas, ed è laprima norma tecnica sul trasporto della CO2. In particolare, nella norma tecnica sono definite, tra l’altro: laclassificazione delle condotte; la composizione della miscela di CO2; la gestione della sicurezza del sistema ditrasporto; il rilevamento delle perdite; i criteri di progettazione; il sezionamento in tronchi; la profondità diinterramento; le distanze di sicurezza nei confronti di fabbricati, di nuclei abitati e di luoghi di concentrazione dipersone; distanze di sicurezza per condotte a mare; distanze da linee elettriche; parallelismi edattraversamenti; manufatti di protezione; criteri di progetto dei punti di linea (punti di intercettazione di linea,nodi, stazioni di lancio e ricevimento apparati per la pulizia e l'ispezione interna) e delle centrali di spinta;protezione contro la corrosione ; materiali; lubrificanti ; rivestimento interno ; costruzione in cantiere; collaudo emessa in esercizio; gestione delle emergenze; ispezione, manutenzione e sorveglianza; riconversione dicondotte esistenti al trasporto di CO2.